Statuto e Regolamento Soci

 

Regolamento della Società Piemontese, Ligure e Lombarda  di Ortopedia e Traumatologia in vigore dal 30 ottobre 2015- ___________-

 

Art. 1. — La Società Piemontese, Ligure e Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT) ha lo scopo di promuovere lo scambio di idee, lo studio ed il progresso pratico e scientifico tra coloro che esercitano la loro attività nell'ambito dell'Ortopedia e Traumatologia, in Piemonte, in Liguria e in Lombardia. La SPLLOT non ha scopo di lucro; la sua sede è presso Edizioni Minerva Medica SpA, Corso Bramante, 83/85, Torino.
Art. 2. — La Società comprende Soci ordinari, onorari, sostenitori e corrispondenti. I Soci tranne gli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota (ammissione e contributo annuo), la cui entità verrà stabilita annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.
Art. 3. — Possono far parte della Società come Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, che ne facciano espressa domanda, dopo che questa venga accolta.
Le domande di iscrizione dei nuovi Soci vanno indirizzate alla Segreteria della Società c/o Edizioni Minerva Medica SpA, ed approvate dal Consiglio Direttivo in carica.
Art. 4. — Sono ammesse nella categoria dei Soci sostenitori personalità della scienza, dell'industria, della politica, enti di cultura, istituti scientifici, sociali ed assicurativi.
La nomina a Socio onorario deve essere approvata dall'Assemblea generale su designazione del Consiglio Direttivo e va riservata a personalità della scienza parti-colarmente benemerite la cui appartenenza conferisca onore all'Associazione. Il Presidente in carica della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) è di diritto Socio onorario della Società.
Art. 5. — Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto a partecipare gratuitamente al Congresso annuale SPLLOT e ricoprire cariche sociali.
La partecipazione ai lavori congressuali come Moderatore, Chairman, Discussore, Relatore e Comunicatore è condizionata dall'avvenuto versamento della quota sociale annuale.
Art. 6. — Quel Socio che, dopo una lettera e/o una comunicazione e-mail di sollecito, non si metta in regola con il versamento della quota annuale, sarà considerato decaduto. Per essere riammesso egli dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa.
Art. 7. — La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Past President, sei Consiglieri (due per ogni regione) i quali nomineranno o confermeranno in carica il Segretario, il Tesoriere, ed il Revisore dei conti.
Il Consiglio dura in carica due anni, i membri sono rieleggibili.
Può ricoprire la carica di Presidente o Consigliere quel Socio che sia stato già iscritto alla SPLLOT.
Il Presidente uscente rimane nel nuovo Consiglio Direttivo per i due anni successivi con la carica di Past President assumendo anche la carica di Vice Presidente.
Art. 8. — Le elezioni del Consiglio Direttivo vengono indette dal Consiglio uscente durante lo svolgimento del Congresso annuale, nell'ultimo anno della propria carica.
Art. 9. — Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare il patrimonio della Società, riscuotendo tramite la Segreteria le quote sociali, provvedendo al saldo delle spese inerenti la conduzione della Società ed approvando il resoconto finanziario consuntivo e preventivo stilato dalla Segreteria da proporre all'Assemblea dei Soci.
È dovere del Consiglio Diret-tivo sollecitare i Soci ai compiti istituzionali della Società, promuo-vendo l'organizzazione del Con-gresso annuale e delle riunioni o concorsi per l'aggiornamento scientifico.
Art. 10. — Il Congresso che si svolge annualmente con equa rotazione delle tre Regioni, potrà essere organizzato anche in associazione con altre Società Regionali (Congresso Congiunto). Pertanto i Soci i quali intendono avanzare la propria candidatura per organizzare il Congresso SPLLOT, nel biennio successivo devono dichiarare la propria disponibilità con il tema che intendono svolgere, la data di massima e la sede durante l'Assemblea della Società previo parere positivo del Consiglio Direttivo in carica.
Art. 11. — Il Presidente del Congresso assume, davanti alla Società, la responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento del Congresso. Egli garantisce e seleziona liberamente i lavori da presentare al Congresso stesso.
Art. 12. — L'Assemblea Generale può essere convocata quante volte il Consiglio Direttivo lo creda opportuno nell'interesse dell-'Associazione.
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci ordinari; coloro che non possono parteciparvi hanno la facoltà di delegare il proprio voto ad un altro Socio ordinario, il quale può disporre di una sola delega. L'Assemblea è' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica.
Art. 13. — Il Presidente in carica rappresenta la Società, convoca e presiede le riunioni; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente (Past President).
Art. 14. — Tutte le deliberazioni vengono prese, a maggioranza di voti, dai Soci ordinari presenti all'Assemblea.
Art. 15. — L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
Al termine del biennio di carica, il Presidente farà la Relazione scientifica sul lavoro svolto, il Segretario presenterà la Relazione amministrativa e il Tesoriere quella finanziaria, che verrà sottoposta all'esame del Revisore dei Conti.
 
LO STATUTO registato a Torino il 25 luglio 1947 tutt'ora in vigore è visionabile previo prenotazione al n. 3394828199 

 

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