statuto
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Regolamento della Società Piemontese, Ligure e Lombarda
di Ortopedia e Traumatologia
Art. 1. — La Società Piemontese,
Ligure e Lombarda di Ortopedia e
Traumatologia (SPLLOT) ha lo scopo
di promuovere lo scambio di
idee e lo studio ed il progresso pratico
e scientifico tra coloro che
esercitano la loro attività nell'ambito
dell'Ortopedia e Traumatologia,
in Piemonte, in Liguria e
Lombardia; in quanto tale non ha
scopo di lucro; la sua sede provvisoria
è presso Edizioni Minerva
Medica SpA, Corso Bramante
83/85, Torino.
Art. 2. — La Società comprende
Soci ordinari, onorari, sostenitori, e
corrispondenti.
I Soci, tranne gli onorari, sono
tenuti al pagamento di una quota
di ammissione e di un contributo
annuo, la cui entità verrà stabilita,
annualmente dall'Assemblea
Generale dei Soci.
Art. 3. — Possono far parte della
Società come Soci ordinari i laureati
in Medicina e Chirurgia, che
ne facciano espressa domanda,
dopo che questa venga accolta.
Le domande di iscrizione dei nuovi
Soci vanno indirizzate alla
Segreteria della Società, ed approvate
dal Consiglio Direttivo.
Art. 4. — Sono ammesse nella
categoria dei Soci sostenitori personalità
della scienza, dell'industria,
della politica, enti di cultura, istituti
scientifici, sociali ed assicurativi.
La nomina a Socio onorario deve
essere approvata dall'Assemblea
generale su designazione del
Consiglio Direttivo e va riservata a
personalità della scienza particolarmente
benemerite la cui appartenenza
conferisca onore all'Asso-ciazione.
Il Presidente in carica della Società
Italiana di Ortopedia è di diritto
Socio onorario della Società.
Art. 5. — Tutti i Soci in regola
con il pagamento della quota hanno
diritto a partecipare ai Congressi
della Società e ricoprire cariche
sociali.
La partecipazione ai lavori dei
Congressi è condizionata dal versamento
delle quote sociali.
Art. 6. — Quel Socio che, dopo
una lettera di sollecito, non si mette
in regola con il versamento delle
quote annuali, sarà considerato
decaduto. Per essere riammesso,
egli dovrà regolarizzare la propria
posizione amministrativa.
Art. 7. — La Società è diretta ed
amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un Presidente,
un Vice Presidente, cinque
altri Consiglieri, i quali nomineranno
un Segretario, un Tesoriere ed
un Revisore dei conti.
Il Consiglio dura in carica due
anni: i membri sono rieleggibili.
Può ricoprire la carica di Presi-dente
o Consigliere quel Socio che, al
momento della elezione, abbia una
anzianità sociale di almeno 3 anni,
anche non consecutiva.
Il Presidente uscente rimane nel
nuovo Consiglio Direttivo per i due
anni successivi con la carica di Past
President.
Art. 8. — Le elezioni del Consiglio
Direttivo vengono indette dal
Consiglio uscente durante lo svolgimento
di uno dei Congressi, nell'ultimo
anno della propria carica.
Art. 9. — Il Consiglio Direttivo ha
il compito di amministrare il patrimonio
della Società, riscuotendo le
quote sociali, provvedendo al saldo
delle spese inerenti alla conduzione
della Società e facendo poi
un resoconto finanziario consuntivo
e preventivo da proporre
all'Assemblea dei Soci.
È dovere del Consiglio Direttivo
sollecitare i Soci ai compiti istituzionali
della Società, promuovendo
l'organizzazione dei Congressi e
delle Riunioni di Aggiornamento
scientifico.
Art. 10. — I Congressi che si
svolgono annualmente con equa
rotazione delle tre Regioni, potranno
essere organizzati anche in associazione
con altre Società Regionali
(Congressi Congiunti). Pertanto tutti
i Soci iscritti alla Società e in regola
con la quota associativa, i quali
intendono avanzare la propria candidatura
per organizzare il
Congresso SPLLOT, nel biennio
successivo, sono pregati di scrivere
la propria disponibilità con il tema
che intendono svolgere, la data di
massima e la sede a: Segreteria SPLLOT,
Minerva Medica, Corso
Bramante, 83 - 10126 Torino.
Le richieste verranno esaminate
dal Consiglio Direttivo in carica.
Art. 11. — Il Presidente del
Congresso assume, davanti alla
Società, la responsabilità dell'organizzazione
e dello svolgimento del
Congresso. Egli garantisce la raccolta
dei lavori scientifici e seleziona
liberamente i lavori da presentare
al Congresso stesso.
Al termine del Congresso, il
Presidente, presa visione dei lavori
presentati li invia alla rivista per la
pubblicazione come atti da inserire
su spazi della rivista dedicati.
Art. 12. — L'Assemblea Generale
può essere convocata quante
volte il Consiglio Direttivo lo creda
opportuno nell'interesse dell'Associazione.
L'Assemblea Generale è costituita
da tutti i Soci ordinari; coloro che
non possono parteciparvi hanno la
facoltà di delegare il proprio voto
ad un altro Socio erdinario, il quale
può disporre di una sola delega.
L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 13. — Il Presidente in carica
rappresenta la Società, convoca e
presiede le riunioni: in caso di
assenza o di impedimento è sostituito
dal Vice Presidente.
Art. 14. — Tutte le deliberazioni
vengono prese, a maggioranza di
voti, dai Soci ordinari presenti
all'assemblea.
Art. 15. — L'anno sociale e l'anno
finanziario decorrono dal 1°
Gennaio al 31 Dicembre.
Al termine del biennio di carica,
il Presidente farà la Relazione
scientifica sul lavoro svolto, il
Segretario presenterà la Relazione
amministrativa e il Tesoriere quella
finanziaria, che verrà sottoposta
all'esame del Revisore dei
Conti.
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